Il Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari sollecita lo Stato Maggiore Esercito alla diramazione delle direttive atte ad estendere al lavoratore con coniuge casalinga il diritto alle 2 ore di permesso retribuito
Permessi retribuiti per allattamento, intervento del Sindacato L.R.M.
I riposi giornalieri “per allattamento” previsti dal Testo Unico sulla Maternità e Paternità (D.lgs 151/2001) spettano al padre lavoratore dipendente anche se la madre non lavora.
Come noto, il D.Lgs 151/2001 all’art. 39 prevede che il genitore lavoratore ha diritto, per il primo anno di vita del bambino, a due ore di permesso giornaliero per accudire la prole.
Tale permesso computato in servizio effettivo, ancorché cumulabile, può essere utilizzato dal Padre o dalla Madre dipendente “militari inclusi”, sia che l’altro genitore sia un lavoratore autonomo/contrattualizzato/privato/pubblico, sia pure che esso/essa non svolga alcuna attività lavorativa.
A fare il punto della situazione e fare una volta per tutte chiarezza sui controversi orientamenti giurisprudenziali è stata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 17 del 28 dicembre 2022.
Nonostante questo, PERSOMIL tarda (a differenza di PERSOCIV) ad emanare le direttive correttive causando non pochi problemi al personale.
Di seguito la trasmissione di intervento urgente che questa associazione sindacale ha operato a difesa del diritto di un proprio iscritto:
Alla cortese attenzione del Capo del
1° Reparto di SME
e per conoscenza,
Al Sig. Capo di SME
Al Capo Sezione dell’Ufficio
Relazioni Sindacali.
Spettabile Stato Maggiore, la
presente per segnalare una problematica di carattere urgente che attiene alla
corretta applicazione delle norme che regolano la tutela della genitorialità ed
in particolare ciò che concerne i permessi per l’allattamento.
Come noto, il D.Lgs 151/2001
all’art. 39 prevede che il genitore lavoratore ha diritto, per il primo anno di
vita del bambino, a due ore di permesso giornaliero per accudire la prole.
Tale permesso computato in servizio
effettivo, ancorché cumulabile, può essere utilizzato dal Padre o dalla Madre
dipendente “militari inclusi”, sia che l’altro genitore sia un
lavoratore autonomo/contrattualizzato/privato/pubblico, sia pure che esso/essa
non svolga alcuna attività lavorativa.
A fare il punto della situazione e
fare una volta per tutte chiarezza sui controversi orientamenti
giurisprudenziali è stata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella
recente sentenza n. 17 del 28 dicembre 2022.
A tale sentenza,
e non dunque un “semplice” parere, doveva corrispondere
relativa disposizione degli uffici competenti, (persomil) atta a
diramare fino ai livelli minimi le direttive operative.
Ciò a dispetto
del tempo trascorso e della centralità “dell’uomo” che questo Stato
Maggiore Esercito ha sempre perseguito, non è ad oggi avvenuto ed ha scaturito
parecchio malumore fra il personale militare dipendente ed in particolare tra
gli iscritti che questa Associazione Sindacale tutela.
Invero, i
malumori nascono per tre ordini di ragioni:
Il primo
attiene al rifiuto di taluni Comandamenti a concedere siffatti permessi già
previsti dalle norme e declarati dall’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
Il secondo
attiene alla consapevolezza che già altri settori del Dicastero (persociv)
hanno regolarmente emanato le disposizioni per il proprio personale
Il terzo, che
taluni Comandanti, in maniera sagace hanno concesso, specie per i casi più
urgenti tali permessi, in attesa delle disposizioni ancora in trattazione e di
imminente “ci si augura” emanazione mentre altri no.
Nel caso si
specie, L’Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari ha
rappresentato, per le vie brevi al Sig. Comandante del […omissis…] un caso estremamente grave di un iscritto per il quale occorre
nell’immediatezza intervenire in tal senso.
(Ove richiesto
si invierà il caso specifico)
Tali permessi e tale materia, come
noto, è materia contrattuale ed è sia di competenza di questa Associazione
Sindacale sia pure materia per la quale la Legge 46/2022 ne prevede apposita
“vigilanza” al rispetto in capo alle Associazioni Sindacali”.
Orbene, questa APCSM ha contatto per
le vie brevi il Comandante, “datore di lavoro” del proprio iscritto,
chiedendo un suo autorevole intervento al fine di scongiurare le gravi
conseguenze di una non accettazione in tempi brevi dell’istanza presentata
“date le gravi situazioni”.
Il Comandante […omissis…]
ha risposto che non desiderava essere disturbato per le vie brevi,
che la materia attiene al sevizio (questione palesemente inesatta) e che il
collega, se lo desiderava, poteva interessare la “line” (altra
inesattezza in quanto proprio il respingimento di tale istanza aveva scaturito
l’interesse di questa Associazione ad intervenire a tutela del buon diritto del
proprio iscritto).
Quanto sopra atto a chiedere a
questo Stato Maggiore Esercito a che si utilizzino i canali preposti
atti a “sollecitare” un celere intervento da parte di persomil,
sensibilizzare, ove ritenuto opportuno, il Comandante del […omissis…]
sull’opportunità di concedere nell’immediatezza tali permessi
i quali, ove concessi non travalicano certamente la norma bensì la attuano.
Sensibilizzare e rendere edotto il
Comandante del […omissis…]
sulle norme che attengono le relazioni
sindacali ed in particolare sulle materi di competenza delle APCSM
Comunicare, ove i tempi di persomil
fossero ancora lunghi, a tutti i comandi discendenti la possibilità di poter
concedere comunque tali permessi in attesa di specifiche tecniche date dalle
circolari di FF.AA. (che come noto subordinano alla Legge dello Stato già
chiare per il punto e resa interpretativa dal CdS).
Certi di un autorevole intervento da
parte di questo Stato Maggiore si coglie l’occasione per inviare
Distinti Saluti
La Segreteria Nazionale
Associazione Sindacale
Libera Rappresentanza dei
Militari

